AccordoSez. 3

Art. 55

Riapplicazione di una misura

In vigore dal 11 ago 2015
Riapplicazione di una misura Le misure di salvaguardia di cui alla presente sezione non si applicano all'importazione di un prodotto che sia già stato assoggettato a una misura di questo tipo, tranne per una sola volta per un periodo di tempo pari alla metà di quello della precedente applicazione, purchè il periodo di non applicazione sia di almeno un anno.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2015-07-24;120#art-a-55

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Riapplicazione di una misura (Art. 55 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Colombia e la Repubblica di Peru', dall'altra, fatto a Bruxelles il 26 giugno 2012.) — Testo vigente | Portale Normativo