Accordo›Sez. 3
Art. 55
Riapplicazione di una misura
In vigore dal 11 ago 2015
Riapplicazione di una misura
Le misure di salvaguardia di cui alla presente sezione non si applicano all'importazione di un prodotto che sia già stato assoggettato a una misura di questo tipo, tranne per una sola volta per un periodo di tempo pari alla metà di quello della precedente applicazione, purchè il periodo di non applicazione sia di almeno un anno.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2015-07-24;120#art-a-55