AccordoCapo 3

Art. 59

Dogane e procedure riguardanti il commercio

In vigore dal 11 ago 2015
Dogane e procedure riguardanti il commercio 1. Ciascuna delle parti stabilisce procedure efficienti, trasparenti e semplificate per ridurre i costi e garantire la prevedibilità per gli importatori e gli esportatori. 2. Le parti decidono di basare le rispettive legislazioni, disposizioni e procedure commerciali e doganali: a) sulle norme e sugli strumenti internazionali applicabili in materia doganale e commerciale, compresi gli elementi sostanziali della convenzione riveduta di Kyoto sulla semplificazione e sull'armonizzazione dei regimi doganali (di seguito denominata "convenzione riveduta di Kyoto"), la convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci (di seguito denominata "convenzione SA"), il Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade (quadro di norme per rendere sicuro e facilitare il commercio mondiale) dell'Organizzazione mondiale delle dogane (di seguito denominato "quadro SAFE dell'OMD") e il modello dei dati doganali dell'OMD (di seguito denominato "modello dei dati"); b) sulla tutela e sulla facilitazione degli scambi grazie ad un'applicazione efficace e al rispetto dei requisiti di legge; c) sull'imposizione, agli operatori economici, di obblighi che siano ragionevoli, non discriminatori e tutelino dalle frodi; d) sull'adozione di un documento amministrativo unico o di un suo equivalente elettronico ai fini della dichiarazione in dogana all'importazione e all'esportazione; e) sull'applicazione di tecniche doganali moderne, tra cui la valutazione dei rischi, procedure semplificate di vincolo e di svincolo delle merci, controlli a posteriori e metodi per le verifiche contabili delle società; f) sullo sviluppo progressivo di sistemi, basati anche sulle tecnologie dell'informazione, che agevolino lo scambio elettronico di dati tra gli operatori economici, le amministrazioni doganali e le altre agenzie collegate. A tal fine e per quanto possibile ciascuna delle parti si adopera progressivamente per istituire uno sportello unico onde facilitare le operazioni di commercio estero; g) su norme che garantiscano la proporzionalità e il carattere non discriminatorio delle sanzioni imposte in caso di violazioni della regolamentazione o degli obblighi procedurali doganali e la cui applicazione non determini indebiti ritardi dello svincolo delle merci; h) su diritti e oneri che siano ragionevoli, non superino il costo del servizio prestato in rapporto a una determinata operazione e non siano calcolati ad valorem. Non sono imposti diritti e oneri per i servizi consolari; i) sull'eliminazione di qualsiasi prescrizione che imponga il ricorso obbligatorio a ispezioni pre-imbarco o equivalenti; e j) sulla necessità di garantire che tutti gli organismi amministrativi competenti che partecipano al controllo e all'ispezione fisica delle merci importate o esportate svolgano le loro attività, per quanto possibile, contemporaneamente e in un'unica sede. 3. Per migliorare i metodi di lavoro garantendo al tempo stesso la non discriminazione, la trasparenza, l'efficienza, la correttezza e la responsabilità delle operazioni, ciascuna delle parti: a) intraprende ulteriori iniziative finalizzate alla riduzione, alla semplificazione e alla standardizzazione dei dati e della documentazione richiesti dalle dogane e dalle altre agenzie; b) semplifica, ove possibile, le prescrizioni e le formalità per lo svincolo e lo sdoganamento rapidi delle merci, permettendo agli importatori di ottenere lo svincolo delle merci dalla dogana senza pagamento dei dazi doganali, subordinatamente alla costituzione di una garanzia, in conformità alla legislazione interna, a copertura del pagamento definitivo dei dazi doganali, dei diritti e degli oneri; c) instaura procedure efficaci, rapide, non discriminatorie e facilmente accessibili che consentano di presentare ricorso contro pronunce e decisioni amministrative delle autorità doganali che incidono sulle importazioni, sulle esportazioni o sul transito delle merci. Tali procedure sono facilmente accessibili anche per le microimprese e le PMI; e d) assicura il mantenimento dei più elevati standard di integrità mediante l'applicazione di misure imperniate sui principi delle convenzioni e degli strumenti internazionali pertinenti in questo ambito.
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urn:nir:stato:legge:2015-07-24;120#art-a-59

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Dogane e procedure riguardanti il commercio (Art. 59 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Colombia e la Repubblica di Peru', dall'altra, fatto a Bruxelles il 26 giugno 2012.) — Testo vigente | Portale Normativo