AccordoCapo 3

Art. 69

Assistenza tecnica in materia di dogane e facilitazione degli scambi

In vigore dal 11 ago 2015
Assistenza tecnica in materia di dogane e facilitazione degli scambi 1. Le parti riconoscono l'importanza dell'assistenza tecnica in materia di dogane e di facilitazione degli scambi ai fini dell'attuazione degli impegni stabiliti nel presente capo. 2. Le parti decidono di cooperare in particolare (ma non esclusivamente) per quanto riguarda: a) il rafforzamento della cooperazione istituzionale tra le parti; b) l'apporto di competenze e lo sviluppo di capacità in materia legislativa e tecnica ai fini dello sviluppo e dell'applicazione della legislazione doganale; c) l'applicazione di tecniche doganali moderne, tra cui la valutazione del rischio, decisioni preventive vincolanti, la valutazione in dogana, procedure semplificate di vincolo e di svincolo delle merci, controlli a posteriori, metodi per le verifiche contabili delle società e OEA; d) l'introduzione di procedure e pratiche che si ispirino, per quanto possibile, agli strumenti e alle norme internazionali applicabili in materia di dogane e di commercio, tra cui la disciplina dell'OMC e gli strumenti e le norme dell'OMD, compresi tra l'altro la convenzione riveduta di Kyoto e il quadro SAFE dell'OMD; e e) la semplificazione, l'armonizzazione e l'automazione delle procedure doganali.
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Assistenza tecnica in materia di dogane e facilitazione degli scambi (Art. 69 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Colombia e la Repubblica di Peru', dall'altra, fatto a Bruxelles il 26 giugno 2012.) — Testo vigente | Portale Normativo