Accordo›Capo 4
Art. 74
Ambito di applicazione
In vigore dal 11 ago 2015
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente capo si applicano all'elaborazione, all'adozione e all'applicazione dei regolamenti tecnici, delle norme e delle procedure di valutazione della conformità, comprese le eventuali modifiche o aggiunte, che possono incidere sugli scambi di merci tra le parti.
2. Il presente capo non si applica:
a) alle specifiche d'acquisto predisposte da organismi governativi per le loro necessità di produzione o di consumo; e
b) alle misure sanitarie e fitosanitarie.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2015-07-24;120#art-a-74