Accordo›Capo 4
Art. 75
Cooperazione e facilitazione degli scambi
In vigore dal 11 ago 2015
Cooperazione e facilitazione degli scambi
1. Le parti concordano che la cooperazione tra le autorità e gli organismi, tanto del settore pubblico quanto di quello privato, che partecipano alla regolamentazione tecnica, alla normazione, alla valutazione della conformità, all'accreditamento, alla metrologia, ai controlli di frontiera e alla vigilanza del mercato è importante ai fini di agevolare gli scambi commerciali fra le parti. A tale scopo le parti si impegnano:
a) ad intensificare la cooperazione reciproca allo scopo di facilitare l'accesso ai loro mercati e di migliorare la conoscenza e la comprensione dei rispettivi sistemi;
b) ad identificare, sviluppare e promuovere iniziative che facilitino il commercio tenendo conto delle rispettive esperienze.
Tali iniziative possono comprendere tra l'altro:
i) lo scambio di informazioni, esperienze e dati, la cooperazione scientifica e tecnologica e l'uso di buone pratiche di regolamentazione;
ii) la semplificazione delle procedure di certificazione e delle prescrizioni amministrative stabilite da una norma o da un regolamento tecnico, e l'eliminazione degli obblighi di registrazione o di autorizzazione preventiva che risultano inutili in virtù delle disposizioni dell'accordo TBT;
iii) attività miranti alla possibilità di far convergere, uniformare o stabilire l'equivalenza dei regolamenti tecnici e delle procedure di valutazione della conformità. L'equivalenza non comporta a priori alcun obbligo per le parti, salvo qualora diversamente concordato in modo esplicito;
iv) l'analisi, in un futuro riesame della regolamentazione, della possibilità di utilizzare l'accreditamento o la designazione come strumento per riconoscere gli organismi di valutazione della conformità stabiliti nel territorio di un'altra parte; e
v) la promozione e la facilitazione della cooperazione e dello scambio di informazioni tra i pertinenti organismi pubblici o privati delle parti.
2. Quando una parte trattiene in un porto di entrata merci originarie del territorio di un'altra parte in quanto si è constatata la mancata conformità a un regolamento tecnico, la parte che trattiene le merci comunica senza indugio all'importatore i motivi di tale blocco.
3. Una parte, su richiesta di un'altra parte, prende in debita considerazione le proposte di cooperazione, a norma del presente capo, avanzate dall'altra parte.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2015-07-24;120#art-a-75