AccordoCapo 4

Art. 79

Trasparenza e procedure di notifica

In vigore dal 11 ago 2015
Trasparenza e procedure di notifica 1. Ciascuna delle parti trasmette per via elettronica ai punti di contatto istituiti dall' dell'accordo TBT, direttamente o tramite il segretariato dell'OMC, le sue proposte di regolamenti tecnici e di procedure di valutazione della conformità o quelli adottati per far fronte a problemi urgenti di sicurezza, salute, protezione dell'ambiente o sicurezza nazionale, insorti o che rischiano di insorgere, conformemente all'accordo TBT. La trasmissione per via elettronica dei regolamenti tecnici e delle procedure di valutazione della conformità comporta un collegamento elettronico al testo completo del documento motivo della notifica o una copia di tale testo. 2. Ciascuna delle parti pubblica o trasmette per via elettronica anche i progetti o le proposte di regolamenti tecnici e di procedure di valutazione della conformità o quelli adottati per far fronte a problemi urgenti di sicurezza, salute, protezione dell'ambiente o sicurezza nazionale, insorti o che rischiano di insorgere, che sono conformi al contenuto tecnico delle norme internazionali pertinenti. 3. In conformità dei paragrafi 1 e 2, ciascuna delle parti accorda un periodo di almeno sessanta giorni, e ove possibile di novanta giorni, a decorrere dalla data della trasmissione elettronica delle proposte di regolamenti tecnici e di procedure di valutazione della conformità affinché le altre parti e altri soggetti interessati possano presentare osservazioni scritte. Una parte prende favorevolmente in considerazione le richieste ragionevoli di proroga del periodo concesso per formulare osservazioni. 4. Una parte prende in adeguata considerazione le osservazioni di un'altra parte quando una proposta di regolamento tecnico è oggetto di consultazione pubblica e, su richiesta di un'altra parte, risponde per iscritto alle osservazioni formulate da tale altra parte. 5. Ciascuna delle parti pubblica o mette a disposizione del pubblico, in formato cartaceo od elettronico, le sue risposte alle osservazioni di rilievo ricevute, entro la data di pubblicazione del regolamento tecnico o della procedura di valutazione della conformità definitivi. 6. Ciascuna delle parti, su richiesta di un'altra parte, fornisce informazioni in merito a un regolamento tecnico o ad una procedura di valutazione della conformità che essa ha adottato o intende adottare. 7. Il periodo tra la pubblicazione e l'entrata in vigore dei regolamenti tecnici e delle procedure di valutazione della conformità non può essere inferiore a sei mesi, tranne qualora non sia fattibile conseguire gli obiettivi legittimi entro tale termine. Una parte prende favorevolmente in considerazione le richieste ragionevoli di proroga di tale periodo. 8. Le parti garantiscono che tutti i regolamenti tecnici e le procedure di valutazione della conformità adottati e in vigore siano disponibili al pubblico su un sito web ufficiale e gratuito in modo da poter essere facilmente reperibili e accessibili. Se del caso e ove siano disponibili, sono inoltre fornite guide sull'applicazione dei regolamenti tecnici.
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urn:nir:stato:legge:2015-07-24;120#art-a-79

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Trasparenza e procedure di notifica (Art. 79 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Colombia e la Repubblica di Peru', dall'altra, fatto a Bruxelles il 26 giugno 2012.) — Testo vigente | Portale Normativo