Accordo›Capo 4
Art. 83
Sottocomitato sugli ostacoli tecnici agli scambi
In vigore dal 11 ago 2015
Sottocomitato sugli ostacoli tecnici agli scambi
1. Le parti istituiscono un sottocomitato sugli ostacoli tecnici agli scambi, composto da rappresentanti di ciascuna di esse.
2. Il sottocomitato:
a) segue e valuta l'attuazione, l'amministrazione e il rispetto del presente capo;
b) affronta in maniera adeguata qualsiasi questione sollevata da una delle parti in relazione al presente capo e all'accordo TBT;
c) contribuisce all'individuazione delle priorità in materia di cooperazione e per i programmi di assistenza tecnica nell'ambito delle norme, dei regolamenti tecnici, delle procedure di valutazione della conformità, dell'accreditamento, della metrologia, dei controlli di frontiera e della vigilanza del mercato ed esamina i progressi o i risultati ottenuti;
d) procede a uno scambio di informazioni sul lavoro svolto da istanze non governative, regionali e multilaterali che si occupano di norme, regolamenti tecnici e procedure di valutazione della conformità;
e) su richiesta di una parte, procede a consultazioni su ogni questione attinente al presente capo e all'accordo TBT;
f) qualora risulti necessario per realizzare gli obiettivi del presente capo, istituisce gruppi di lavoro incaricati di trattare questioni specifiche inerenti al presente capo e all'accordo TBT e ne definisce chiaramente le competenze e le responsabilità;
g) facilita, ove opportuno, il dialogo e la cooperazione fra le autorità di regolamentazione conformemente al presente capo;
h) a norma dell', paragrafo 1, lettera b), del presente capo, elabora un programma di lavoro, da sottoporre a revisione periodica, per le questioni di interesse reciproco delle parti;
i) esamina tutte le altre questioni inerenti al presente capo che possono contribuire a migliorare l'accesso ai mercati delle parti;
j) riesamina le disposizioni del presente capo alla luce di qualsiasi evoluzione nel quadro dell'accordo TBT come pure alla luce delle decisioni o raccomandazioni del comitato dell'OMC sugli ostacoli tecnici agli scambi e formula suggerimenti per eventuali modifiche del presente capo;
k) se opportuno, informa il comitato per il commercio in merito all'attuazione del presente capo; e
l) intraprende ogni altra iniziativa che, ad avviso delle parti, le aiuterà nell'attuazione del presente capo e dell'accordo TBT come pure nella facilitazione degli scambi.
3. Allo scopo di facilitare l'attuazione del presente capo, il rappresentante di ciascuna parte all'interno del sottocomitato è responsabile per il coordinamento con le istituzioni dell'amministrazione centrale, gli enti pubblici locali e gli organismi non governativi nonché con le persone competenti nel territorio di tale parte; su richiesta di un'altra parte, li invita inoltre a partecipare alle riunioni del sottocomitato. I rappresentanti delle parti comunicano fra loro in merito ad ogni questione inerente al presente capo.
4. Salvo altrimenti concordato dalle parti, le consultazioni a norma del paragrafo 2, lettera e) corrispondono alle consultazioni di cui all', purchè rispettino le prescrizioni stabilite al paragrafo 9 di tale articolo.
5. Il sottocomitato può riunirsi in sessioni cui partecipano la parte UE e un paese andino firmatario in merito a questioni riguardanti esclusivamente i rapporti bilaterali tra la parte UE e tale paese andino firmatario. Qualora un altro paese andino firmatario sia interessato alla questione da discutere in tale sessione, esso vi può partecipare previo accordo della parte UE e del paese andino firmatario di cui trattasi.
6. Salvo diverso accordo tra le parti, il sottocomitato si riunisce almeno una volta all'anno. Le riunioni possono essere dal vivo o svolgersi con altri mezzi concordati dalle parti.
Storico versioni
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