Accordo›Capo 4
Art. 80
Controlli di frontiera e vigilanza del mercato
In vigore dal 11 ago 2015
Controlli di frontiera e vigilanza del mercato
Le parti si impegnano:
a) a scambiarsi informazioni ed esperienze sulle rispettive attività di controllo di frontiera e di vigilanza del mercato, tranne nei casi in cui la documentazione sia riservata; e
b) a garantire che le attività di controllo di frontiera e di vigilanza del mercato siano effettuate dalle autorità competenti, le quali possono a tal fine avvalersi di organismi accreditati, designati o delegati, evitando conflitti di interessi fra tali organismi e gli operatori economici sottoposti a controllo o vigilanza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2015-07-24;120#art-a-80