Accordo›Capo 5
Art. 85
Obiettivi
In vigore dal 11 ago 2015
Obiettivi
Gli obiettivi del presente capo sono:
a) proteggere la vita e la salute dell'uomo, degli animali o delle piante nel territorio delle parti, agevolando nel contempo gli scambi commerciali tra le stesse nell'ambito delle misure sanitarie e fitosanitarie (di seguito denominate "misure SPS");
b) collaborare all'ulteriore attuazione dell'accordo OMC sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie (di seguito denominato "accordo SPS");
c) fare in modo che le misure SPS non creino ostacoli ingiustificati agli scambi tra le parti;
d) sviluppare meccanismi e procedure intesi a risolvere efficacemente i problemi che possono insorgere tra le parti in seguito all'elaborazione e all'applicazione di misure SPS;
e) rafforzare la comunicazione e la collaborazione fra le autorità competenti delle parti relativamente alle questioni sanitarie e fitosanitarie;
f) facilitare l'applicazione del trattamento speciale e differenziato, tenendo conto delle asimmetrie tra le parti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2015-07-24;120#art-a-85