Accordo›Capo 4
Art. 81
Marcatura ed etichettatura
In vigore dal 11 ago 2015
Marcatura ed etichettatura
1. Quando una parte prescrive la marcatura o l'etichettatura obbligatoria dei prodotti:
a) la marcatura o l'etichettatura permanente è prescritta solo quando si tratta di informazioni utili per i consumatori o gli utilizzatori del prodotto oppure per indicare la conformità del prodotto ai requisiti tecnici obbligatori;
b) possono essere richieste informazioni supplementari sulla confezione o sull'imballaggio del prodotto mediante etichette non permanenti qualora sia necessario per garantire la vigilanza del mercato da parte delle autorità competenti;
c) in relazione alle informazioni di cui alla lettera b), all'atto di rivedere le norme applicabili, tale parte esamina la possibilità di prescrivere che le informazioni siano fornite con altri mezzi;
d) tranne qualora sia necessario tenuto conto del rischio che i prodotti rappresentano per la salute o la vita dell'uomo, degli animali o delle piante, per l'ambiente o per la sicurezza nazionale, tale parte non prescrive l'autorizzazione, la registrazione o la certificazione delle etichette o marcature come condizione essenziale per la vendita sui rispettivi mercati. La presente lettera lascia impregiudicate le misure adottate da una parte in base alla normativa interna per verificare la conformità dell'etichettatura ai requisiti obbligatori e le misure prese per contrastare le pratiche ingannevoli verso i consumatori;
e) se una parte impone l'uso di un numero d'identificazione da parte dell'operatore economico, tale numero viene rilasciato senza indugio;
f) purchè ciò non sia fuorviante, contraddittorio o non provochi disorientamento rispetto alle informazioni prescritte nel paese di destinazione delle merci, tale parte ammette:
i) informazioni in altre lingue oltre a quella prescritta nel paese di destinazione delle merci;
ii) nomenclature internazionali, pittogrammi, simboli o elementi grafici; e
iii) informazioni aggiuntive oltre a quelle prescritte nel paese di destinazione delle merci;
g) qualora questo non comprometta il raggiungimento degli obiettivi legittimi di cui all'accordo TBT, tale parte si adopera per accettare le etichette non permanenti o staccabili o che le informazioni siano fornite tramite il manuale, la confezione o l'imballaggio del prodotto invece di essere stampate o fisicamente apposte su di esso.
2. Quando una parte prescrive la marcatura o l'etichettatura dei prodotti tessili, di abbigliamento o delle calzature, tale parte:
a) può prescrivere la marcatura o l'etichettatura permanente solo per le seguenti informazioni:
i) per i prodotti tessili e di abbigliamento: il contenuto di fibre, il paese di origine, le istruzioni di sicurezza in rapporto a impieghi specifici e le istruzioni per la manutenzione; e
ii) per le calzature: i materiali principali delle parti più importanti, le istruzioni di sicurezza in rapporto a impieghi specifici e il paese di origine;
b) non stabilisce:
i) prescrizioni circa le caratteristiche fisiche o la concezione delle etichette fatte salve le misure adottate da tale parte per proteggere i consumatori dalla pubblicità ingannevole;
ii) l'obbligo di un'etichettatura permanente degli indumenti quando, vista la loro taglia, questo risulti difficile o ne comprometta il valore; e
iii) per le merci commercializzate in paia, l'obbligo di etichettare entrambi i pezzi quando questi siano dello stesso materiale e modello.
3. Le parti applicano il presente articolo entro un anno dall'entrata in vigore del presente accordo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2015-07-24;120#art-a-81