AccordoCapo 4

Art. 77

Norme

In vigore dal 11 ago 2015
Norme 1. Ciascuna delle parti si impegna: a) a mantenere una comunicazione efficace fra le sue autorità di regolamentazione e i suoi istituti di normazione; b) ad applicare la decisione del comitato sui principi per l'elaborazione di norme, guide e raccomandazioni internazionali in relazione agli e all'allegato 3 dell'accordo, adottata dal comitato TBT dell'OMC il 13 novembre 2000, nel determinare se esista una norma, guida o raccomandazione internazionale ai sensi degli e dell'allegato 3 dell'accordo TBT; c) ad incoraggiare i propri organismi di normazione a cooperare con gli organismi di normazione pertinenti di un'altra parte nelle attività di normazione internazionale. Tale cooperazione può realizzarsi a livello degli organismi di normazione internazionale o a livello regionale su invito dell'organismo di normazione corrispondente o grazie a memorandum d'intesa allo scopo, tra l'altro, di elaborare norme comuni; d) a scambiarsi informazioni circa l'uso che le parti fanno delle norme in rapporto ai regolamenti tecnici e a garantire, per quanto possibile, che le norme non siano obbligatorie; e) a scambiarsi informazioni sui processi di formazione di ciascuna parte e sulla misura in cui le norme internazionali, regionali o subregionali sono utilizzate come base delle norme nazionali; e f) a scambiarsi informazioni generali sugli accordi di cooperazione conclusi con paesi terzi in materia di normazione. 2. Ciascuna delle parti raccomanda che gli organismi non governativi di normazione situati nel suo territorio rispettino le disposizioni del presente articolo.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:2015-07-24;120#art-a-77

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