AccordoCapo 4

Art. 319

Rapporto con i diritti derivanti dall'OMC e scelta del foro

In vigore dal 11 ago 2015
Rapporto con i diritti derivanti dall'OMC e scelta del foro 1. Le disposizioni del presente titolo lasciano impregiudicati i diritti e gli obblighi delle parti derivanti dall'accordo OMC, comprese le azioni per la risoluzione delle controversie. 2. Le controversie relative a una stessa misura derivanti dal presente accordo e in virtù dell'accordo OMC possono essere risolte conformemente al presente titolo o alla DSU a discrezione della parte attrice. Tuttavia, qualora una parte abbia chiesto la costituzione di un panel a norma dell' della DSU o di un collegio arbitrale a norma dell', detta parte non può avviare un altro procedimento sulla stessa questione nell'altro foro, tranne nel caso in cui l'organo competente nel foro scelto non abbia preso una decisione sul merito della questione per motivi procedurali o di giurisdizione. 3. Le parti convengono che due o più controversie riguardano la stessa questione quando coinvolgono le stesse parti della controversia, si riferiscono alla medesima misura e vertono sulla stessa violazione sostanziale. 4. Nessuna disposizione del presente titolo osta a che una parte proceda a una sospensione dei benefici autorizzata dall'organo di conciliazione dell'OMC. L'accordo OMC non può essere invocato per impedire a una parte la sospensione di benefici a norma del presente titolo.
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Rapporto con i diritti derivanti dall'OMC e scelta del foro (Art. 319 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Colombia e la Repubblica di Peru', dall'altra, fatto a Bruxelles il 26 giugno 2012.) — Testo vigente | Portale Normativo