Accordo›Capo 4
Art. 316
Informazioni e consulenza tecnica
In vigore dal 11 ago 2015
Informazioni e consulenza tecnica
1. Su richiesta di una parte della controversia o d'ufficio, il collegio arbitrale può acquisire le informazioni che ritenga utili, da qualunque fonte, comprese le parti della controversia. Se lo ritiene opportuno, il collegio arbitrale ha inoltre il diritto di acquisire il parere di esperti. Le informazioni così ottenute devono essere comunicate a ciascuna parte della controversia affinché possa formulare osservazioni.
2. Il collegio arbitrale può inoltre autorizzare persone interessate non appartenenti all'amministrazione pubblica e stabilite nel territorio di una parte della controversia a presentare memorie a titolo di amicus curiae, conformemente al regolamento di procedura.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2015-07-24;120#art-a-316