AccordoCapo 4

Art. 321

Modifica del regolamento di procedura e del codice di condotta

In vigore dal 11 ago 2015
Modifica del regolamento di procedura e del codice di condotta Il comitato per il commercio può modificare il regolamento di procedura e il codice di condotta.
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Modifica del regolamento di procedura e del codice di condotta (Art. 321 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Colombia e la Repubblica di Peru', dall'altra, fatto a Bruxelles il 26 giugno 2012.) — Testo vigente | Portale Normativo