Accordo›Titolo XIII
Art. 325
Ambito di applicazione e strumenti
In vigore dal 11 ago 2015
Ambito di applicazione e strumenti
1. La cooperazione si svolge mediante gli strumenti, le risorse e i meccanismi di cui dispongono a tal fine le parti, secondo le regole e le procedure in vigore, e attraverso gli organismi di ciascuna parte competenti ad attuare relazioni di cooperazione, anche per quanto riguarda la cooperazione in materia commerciale.
2. Conformemente al paragrafo 1, le parti possono avvalersi fra l'altro di strumenti quali lo scambio di informazioni, esperienze e migliori pratiche, l'assistenza tecnica e finanziaria nonché l'identificazione, lo sviluppo e la realizzazione di progetti in comune.
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Prourn:nir:stato:legge:2015-07-24;120#art-a-325