Accordo›Titolo XIII
Art. 324
Obiettivi
In vigore dal 11 ago 2015
Obiettivi
1. Le parti convengono di rafforzare la cooperazione intesa a contribuire alla piena attuazione del presente accordo, onde ottimizzarne i risultati, ampliare le possibilità e ottenere i maggiori benefici per le parti. Questa cooperazione si svolge nel quadro giuridico ed istituzionale che disciplina le relazioni di cooperazione fra le parti, uno dei cui obiettivi principali è quello di stimolare uno sviluppo economico sostenibile tale da consentire di conseguire livelli più elevati di coesione sociale e, in particolare, di ridurre la povertà.
2. Per realizzare gli obiettivi di cui al paragrafo 1, le parti convengono di accordare particolare importanza alle iniziative di cooperazione intese a:
a) migliorare e creare nuove opportunità commerciali e di investimento, incoraggiando la competitività e l'innovazione, come pure la modernizzazione della produzione, la facilitazione degli scambi e il trasferimento di tecnologie;
b) promuovere lo sviluppo di microimprese e di PMI, utilizzando il commercio come strumento per ridurre la povertà;
c) promuovere un commercio giusto ed equo, facilitando l'accesso ai benefici del presente accordo per tutti i settori produttivi, in particolare per quelli più deboli;
d) rafforzare le capacità commerciali e istituzionali in questo ambito, ai fini della piena attuazione del presente accordo; e
e) affrontare le esigenze di cooperazione identificate in altre parti del presente accordo.
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