Accordo›Capo 4
Art. 323
Buoni uffici, conciliazione e mediazione
In vigore dal 11 ago 2015
Buoni uffici, conciliazione e mediazione
1. In deroga all', le parti possono in qualsiasi momento convenire di ricorrere ai buoni uffici, alla conciliazione o alla mediazione, come metodi alternativi di risoluzione delle controversie.
2. I metodi alternativi di risoluzione delle controversie di cui al paragrafo 1 sono applicati conformemente alle procedure concordate dalle parti interessate.
3. I procedimenti stabiliti a norma del presente articolo possono essere avviati in qualsiasi momento ed essere sospesi o chiusi in qualsiasi momento da qualsiasi parte interessata.
4. I procedimenti di cui al presente articolo sono riservati e lasciano impregiudicati i diritti delle parti coinvolte in qualsiasi altro procedimento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2015-07-24;120#art-a-323