AccordoCapo 4

Art. 323

Buoni uffici, conciliazione e mediazione

In vigore dal 11 ago 2015
Buoni uffici, conciliazione e mediazione 1. In deroga all', le parti possono in qualsiasi momento convenire di ricorrere ai buoni uffici, alla conciliazione o alla mediazione, come metodi alternativi di risoluzione delle controversie. 2. I metodi alternativi di risoluzione delle controversie di cui al paragrafo 1 sono applicati conformemente alle procedure concordate dalle parti interessate. 3. I procedimenti stabiliti a norma del presente articolo possono essere avviati in qualsiasi momento ed essere sospesi o chiusi in qualsiasi momento da qualsiasi parte interessata. 4. I procedimenti di cui al presente articolo sono riservati e lasciano impregiudicati i diritti delle parti coinvolte in qualsiasi altro procedimento.
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urn:nir:stato:legge:2015-07-24;120#art-a-323

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Buoni uffici, conciliazione e mediazione (Art. 323 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Colombia e la Repubblica di Peru', dall'altra, fatto a Bruxelles il 26 giugno 2012.) — Testo vigente | Portale Normativo