Accordo›Capo 4
Art. 318
Decisioni e lodi del collegio arbitrale
In vigore dal 11 ago 2015
Decisioni e lodi del collegio arbitrale
1. Il collegio arbitrale fa il possibile per adottare decisioni per consenso. Qualora risulti però impossibile adottare una decisione per consenso, si procede a maggioranza. Il parere degli arbitri dissenzienti non è in alcun caso reso pubblico.
2. I lodi del collegio arbitrale sono vincolanti per le parti della controversia e non creano diritti od obblighi per le persone fisiche o giuridiche. Il lodo decide sulle questioni di fatto, stabilisce l'applicabilità delle disposizioni pertinenti del presente accordo, constata se la parte in questione ha o non ha adempiuto agli obblighi ad essa derivanti dall'accordo e indica le principali motivazioni alla base delle sue decisioni e conclusioni.
3. Il collegio arbitrale, su richiesta di qualsiasi parte della controversia, può formulare raccomandazioni sull'esecuzione del lodo.
4. I lodi del collegio arbitrale sono pubblici, salvo diverso accordo tra le parti della controversia.
Storico versioni
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