AccordoCapo 4

Art. 318

Decisioni e lodi del collegio arbitrale

In vigore dal 11 ago 2015
Decisioni e lodi del collegio arbitrale 1. Il collegio arbitrale fa il possibile per adottare decisioni per consenso. Qualora risulti però impossibile adottare una decisione per consenso, si procede a maggioranza. Il parere degli arbitri dissenzienti non è in alcun caso reso pubblico. 2. I lodi del collegio arbitrale sono vincolanti per le parti della controversia e non creano diritti od obblighi per le persone fisiche o giuridiche. Il lodo decide sulle questioni di fatto, stabilisce l'applicabilità delle disposizioni pertinenti del presente accordo, constata se la parte in questione ha o non ha adempiuto agli obblighi ad essa derivanti dall'accordo e indica le principali motivazioni alla base delle sue decisioni e conclusioni. 3. Il collegio arbitrale, su richiesta di qualsiasi parte della controversia, può formulare raccomandazioni sull'esecuzione del lodo. 4. I lodi del collegio arbitrale sono pubblici, salvo diverso accordo tra le parti della controversia.
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Decisioni e lodi del collegio arbitrale (Art. 318 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Colombia e la Repubblica di Peru', dall'altra, fatto a Bruxelles il 26 giugno 2012.) — Testo vigente | Portale Normativo