Art. 318 · Decisioni e lodi del collegio arbitrale
AccordoCapo 4

Art. 318

202 / 337

Decisioni e lodi del collegio arbitrale

In vigore dal 11 ago 2015
Decisioni e lodi del collegio arbitrale 1. Il collegio arbitrale fa il possibile per adottare decisioni per consenso. Qualora risulti però impossibile adottare una decisione per consenso, si procede a maggioranza. Il parere degli arbitri dissenzienti non è in alcun caso reso pubblico. 2. I lodi del collegio arbitrale sono vincolanti per le parti della controversia e non creano diritti od obblighi per le persone fisiche o giuridiche. Il lodo decide sulle questioni di fatto, stabilisce l'applicabilità delle disposizioni pertinenti del presente accordo, constata se la parte in questione ha o non ha adempiuto agli obblighi ad essa derivanti dall'accordo e indica le principali motivazioni alla base delle sue decisioni e conclusioni. 3. Il collegio arbitrale, su richiesta di qualsiasi parte della controversia, può formulare raccomandazioni sull'esecuzione del lodo. 4. I lodi del collegio arbitrale sono pubblici, salvo diverso accordo tra le parti della controversia.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2015-07-24;120#art-a-318