AccordoCapo 4

Art. 320

Termini

In vigore dal 11 ago 2015
Termini 1. Tutti i termini fissati nel presente titolo, compresi quelli per la notifica dei lodi da parte dei collegi arbitrali, sono calcolati a decorrere dal primo giorno successivo all'atto o al fatto cui si riferiscono. 2. I termini citati nel presente titolo possono essere prorogati previo accordo fra le parti della controversia.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2015-07-24;120#art-a-320

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Termini (Art. 320 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Colombia e la Repubblica di Peru', dall'altra, fatto a Bruxelles il 26 giugno 2012.) — Testo vigente | Portale Normativo