Art. 320 · Termini
AccordoCapo 4

Art. 320

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Termini

In vigore dal 11 ago 2015
Termini 1. Tutti i termini fissati nel presente titolo, compresi quelli per la notifica dei lodi da parte dei collegi arbitrali, sono calcolati a decorrere dal primo giorno successivo all'atto o al fatto cui si riferiscono. 2. I termini citati nel presente titolo possono essere prorogati previo accordo fra le parti della controversia.
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urn:nir:stato:legge:2015-07-24;120#art-a-320