Accordo›Capo 4
Art. 314
Soluzione concordata
In vigore dal 11 ago 2015
Soluzione concordata
Le parti della controversia possono in qualsiasi momento pervenire a una soluzione concordata di una controversia cui si applicano le disposizioni del presente titolo. Esse notificano congiuntamente tale soluzione al comitato per il commercio. Alla notifica della soluzione concordata, la procedura è chiusa.
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