AccordoCapo 3

Art. 310

Misure correttive temporanee in caso di mancata esecuzione

In vigore dal 11 ago 2015
Misure correttive temporanee in caso di mancata esecuzione 1. Se la parte convenuta non provvede a notificare l'adozione di misure di esecuzione del lodo del collegio arbitrale prima della scadenza del periodo di tempo ragionevole o se il collegio arbitrale decide, conformemente all', paragrafo 2, che una misura notificata non è compatibile con il presente accordo, la parte attrice può: a) chiedere alla parte convenuta una compensazione per mancato adempimento, sotto forma di continuazione della compensazione temporanea o di una diversa compensazione, oppure b) notificare alla parte convenuta e al comitato per il commercio la sua intenzione di sospendere le concessioni derivanti da qualsiasi disposizione di cui all' a un livello equivalente all'annullamento o al pregiudizio dei benefici causato dalla violazione. 2. Se le parti della controversia non pervengono a un accordo sulla compensazione a norma del paragrafo 1, lettera a), entro venti giorni dalla scadenza del periodo di tempo ragionevole o dalla decisione con cui il collegio arbitrale stabilisce la non compatibilità con il presente accordo della misura notificata a norma dell', paragrafo 2, la parte attrice può notificare alla parte convenuta e al comitato per il commercio la sua intenzione di sospendere i benefici derivanti dalle disposizioni di cui all' a un livello equivalente all'annullamento o al pregiudizio dei benefici causato dalla violazione. 3. Se la parte convenuta non applica la compensazione temporanea di cui all' entro un periodo di tempo ragionevole88, la parte attrice può notificare alla parte convenuta e al comitato per il commercio la sua intenzione di sospendere i benefici derivanti dalle disposizioni di cui all' a un livello equivalente alla compensazione temporanea in attesa dell'applicazione della compensazione temporanea o dell'adozione di una misura di esecuzione da parte della parte convenuta, se precedente. 4. Quando la parte attrice notifica la propria intenzione di sospendere i benefici a norma del paragrafo 2 o 3, essa può applicare la sospensione dei benefici dieci giorni dopo la notifica, tranne qualora la parte convenuta chieda l'arbitrato a norma del paragrafo 5. 5. Se la parte convenuta ritiene che il livello di sospensione notificato non sia equivalente all'annullamento o al pregiudizio dei benefici causato dalla violazione, essa può chiedere per iscritto al collegio arbitrale originario di pronunciarsi in merito. Tale richiesta è notificata alla parte attrice e al comitato per il commercio prima della scadenza del periodo di dieci giorni di cui al paragrafo 4. Il collegio arbitrale originario notifica il proprio lodo sul livello di sospensione dei benefici alle parti della controversia e al comitato per il commercio entro trenta giorni dalla data in cui il collegio arbitrale ha ricevuto la richiesta. I benefici non possono essere sospesi finché il collegio arbitrale originario non abbia notificato il suo lodo alle parti della controversia; le sospensioni devono inoltre essere coerenti con tale lodo. 6. Qualora il collegio arbitrale originario non sia disponibile, in tutto o in parte, si applica la procedura di cui all'. Il lodo è pronunciato entro quarantacinque giorni dalla costituzione del nuovo collegio arbitrale. 7. La compensazione o la sospensione dei benefici a norma del presente articolo è temporanea e non esonera la parte convenuta dal suo obbligo di dare esecuzione al lodo. Tali misure correttive si applicano solo fino a quando la misura giudicata incompatibile con il presente accordo non sia stata revocata o modificata per renderla conforme alle disposizioni del presente accordo o fino a quando le parti della controversia non siano pervenute a una soluzione concordata. -------- 88 Per maggiore chiarezza, si intende che la parte convenuta non ha applicato la compensazione temporanea entro un periodo di tempo ragionevole solo qualora non abbia avviato le proprie procedure interne finalizzate all'applicazione della compensazione entro un periodo di tempo ragionevole o qualora tali procedure interne si traducano in una decisione contraria all'applicazione della compensazione temporanea.
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urn:nir:stato:legge:2015-07-24;120#art-a-310

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Misure correttive temporanee in caso di mancata esecuzione (Art. 310 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Colombia e la Repubblica di Peru', dall'altra, fatto a Bruxelles il 26 giugno 2012.) — Testo vigente | Portale Normativo