Accordo›Capo 3
Art. 306
Riunione di procedimenti arbitrali
In vigore dal 11 ago 2015
Riunione di procedimenti arbitrali
Qualora più parti richiedano la costituzione di un collegio arbitrale in relazione alla stessa misura e con le stesse basi giuridiche, si procede alla costituzione, ove possibile, di un unico collegio arbitrale per l'esame di tali richieste.
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Prourn:nir:stato:legge:2015-07-24;120#art-a-306