Art. 306 · Riunione di procedimenti arbitrali
AccordoCapo 3

Art. 306

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Riunione di procedimenti arbitrali

In vigore dal 11 ago 2015
Riunione di procedimenti arbitrali Qualora più parti richiedano la costituzione di un collegio arbitrale in relazione alla stessa misura e con le stesse basi giuridiche, si procede alla costituzione, ove possibile, di un unico collegio arbitrale per l'esame di tali richieste.
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