Accordo›Capo 3
Art. 302
Apertura del procedimento arbitrale
In vigore dal 11 ago 2015
Apertura del procedimento arbitrale
1. La parte attrice può chiedere la costituzione di un collegio arbitrale nei seguenti casi:
a) se la parte convenuta non risponde alla richiesta di consultazioni conformemente all', paragrafo 3;
b) se le consultazioni non si tengono entro il termine stabilito all', paragrafi 5 o 6, a seconda dei casi;
c) se le parti impegnate nelle consultazioni non sono riuscite a risolvere la controversia grazie alle consultazioni; o
d) se le parti della controversia hanno deciso di non avviare consultazioni conformemente all', paragrafo 4.
2. La richiesta di costituzione di un collegio arbitrale è comunicata per iscritto alla parte convenuta e al comitato per il commercio. La parte attrice precisa nella sua richiesta quale sia la misura specifica contestata e spiega come tale misura costituisca una violazione delle disposizioni del presente accordo, presentando chiaramente le basi giuridiche della domanda.
3. Una parte non può chiedere la costituzione di un collegio arbitrale per il riesame di una misura proposta.
4. Entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta di costituzione di un collegio arbitrale, una parte che non sia una parte della controversia e che abbia un interesse sostanziale nella stessa, può presentare alle parti della controversia una richiesta scritta, con copia al comitato per il commercio, per partecipare alla procedura arbitrale. Tale parte può partecipare come terzo conformemente al regolamento di procedura.
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