Accordo›Capo 3
Art. 304
Elenco degli arbitri
In vigore dal 11 ago 2015
Elenco degli arbitri
1. Alla sua prima riunione il comitato per il commercio compila un elenco di venticinque persone disposte e idonee ad esercitare la funzione di arbitro. Ciascuna delle parti propone a tal fine cinque persone. Le parti scelgono anche di comune accordo dieci persone che non siano cittadini87 di alcuna delle parti e che avranno il compito di presiedere il collegio arbitrale.
2. Il comitato per il commercio provvede affinché l'elenco compilato a norma del paragrafo 1 sia sempre completo. L'elenco può comunque essere utilizzato conformemente all' anche qualora non sia completo.
3. Gli arbitri devono possedere conoscenze o esperienze specifiche in merito al diritto, al commercio internazionale o alla risoluzione delle controversie derivanti da accordi commerciali internazionali.
Devono essere indipendenti, imparziali, non essere collegati, direttamente o indirettamente, ad alcuna delle parti nè ricevere istruzioni da esse o da alcuna organizzazione. Gli arbitri rispettano il codice di condotta stabilito conformemente al presente titolo (in prosieguo "codice di condotta").
4. Il comitato per il commercio compila inoltre ulteriori elenchi di dodici persone in possesso di esperienze settoriali in ambiti specifici disciplinati dal presente accordo. A tal fine ciascuna delle parti designa tre persone per esercitare la funzione di arbitro. Le parti scelgono di comune accordo tre candidati che non siano cittadini di alcuna di esse per presiedere il collegio arbitrale. Ciascuna delle parti della controversia può decidere di designare il proprio arbitro fra quelli proposti da una qualsiasi delle parti per un elenco settoriale. Ai fini della procedura di selezione di cui all', paragrafo 3, il presidente del comitato per il commercio, o il suo delegato, può utilizzare un elenco settoriale previo accordo delle parti della controversia.
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87 Ai fini del presente titolo per "cittadino" si intende una persona fisica che abbia la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea o di un paese andino firmatario o sia residente permanente di uno Stato membro dell'Unione europea o di un paese andino firmatario.
Storico versioni
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