AccordoCapo 3

Art. 303

Costituzione del collegio arbitrale

In vigore dal 11 ago 2015
Costituzione del collegio arbitrale 1. Un collegio arbitrale è composto da tre arbitri. 2. Entro dodici giorni dalla data di ricevimento della richiesta di costituzione di un collegio arbitrale da parte della parte convenuta, ciascuna parte della controversia può designare un arbitro tra i candidati proposti da una qualsiasi parte per l'elenco compilato a norma dell'. Se una qualsiasi delle parti della controversia non designa il proprio arbitro, l'arbitro è scelto per sorteggio, su richiesta dell'altra parte della controversia, dal presidente del comitato per il commercio o dal suo delegato fra i candidati proposti da tale parte della controversia per l'elenco degli arbitri. 3. Tranne qualora le parti della controversia raggiungano un accordo in merito al presidente del collegio arbitrale entro il termine di cui al paragrafo 2, e su richiesta di una qualsiasi delle parti della controversia, il presidente del comitato per il commercio, o il suo delegato, sorteggia il presidente del collegio arbitrale fra i candidati selezionati a tal fine nell'elenco degli arbitri. 4. Il presidente del comitato per il commercio, o il suo delegato, sorteggia gli arbitri dall'elenco compilato a norma dell' entro cinque giorni dalla data di ricevimento di una richiesta presentata, a seconda dei casi, conformemente ai paragrafi 2 o 3. 5. In deroga ai paragrafi da 2 a 4, le parti della controversia possono scegliere come arbitri, di comune accordo ed entro dieci giorni dalla data di ricevimento della richiesta da parte della parte convenuta, persone non comprese nell'elenco degli arbitri, ma che soddisfano i requisiti di cui all', paragrafo 3. 6. La data di costituzione del collegio arbitrale coincide con la data di conferma dell'accettazione della nomina da parte di tutti gli arbitri designati conformemente al regolamento di procedura.
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