AccordoCapo 2

Art. 301

Consultazioni

In vigore dal 11 ago 2015
Consultazioni 1. Le parti si adoperano per risolvere le controversie riguardanti qualsiasi questione di cui all' avviando consultazioni in buona fede onde pervenire a una soluzione concordata. 2. Una parte può chiedere l'avvio di consultazioni presentando una richiesta scritta a un'altra parte, con copia al comitato per il commercio, indicando la misura contestata e la base giuridica del reclamo. 3. La parte interpellata risponde alla richiesta di consultazioni, con copia al comitato per il commercio, entro dieci giorni dal ricevimento di tale richiesta. Nei casi urgenti il termine è di cinque giorni. 4. Le parti della controversia possono decidere di non avviare consultazioni a norma del presente articolo e di ricorrere direttamente alla procedura del collegio arbitrale a norma dell'. Tale decisione è comunicata per iscritto al comitato per il commercio al più tardi cinque giorni prima della richiesta di costituzione di un collegio arbitrale. 5. Salvo diversa decisione delle parti impegnate nelle consultazioni, le consultazioni si tengono e sono considerate concluse entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta da parte della parte interpellata e si svolgono nel territorio di quest'ultima. Previo accordo tra le parti della controversia, le consultazioni possono svolgersi utilizzando qualsiasi mezzo tecnologico disponibile. Le consultazioni e tutte le informazioni comunicate durante le consultazioni sono riservate. 6. Nei casi urgenti, compresi quelli relativi a merci deperibili o riguardanti merci o servizi che perdono rapidamente il proprio valore commerciale, come determinate merci o servizi di carattere stagionale, le consultazioni hanno inizio entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta da parte della parte interpellata e si considerano concluse entro gli stessi quindici giorni. 7. Nel corso delle consultazioni ciascuna parte impegnata nelle consultazioni fornisce sufficienti informazioni fattuali onde consentire un'analisi completa del modo in cui la misura in vigore o proposta, o qualsiasi altra questione, potrebbe incidere sul funzionamento e sull'applicazione del presente accordo. 8. Nel corso delle consultazioni a norma del presente articolo, ciascuna parte impegnata nelle consultazioni garantisce la partecipazione di personale delle proprie autorità pubbliche competenti in possesso di conoscenze pertinenti relativamente alla questione oggetto delle consultazioni. 9. Salvo quanto diversamente convenuto dalle parti impegnate nelle consultazioni, quando una controversia è stata oggetto di consultazioni a livello di un sottocomitato istituito a norma del presente accordo, tali consultazioni possono sostituire quelle previste dal presente articolo purchè la misura contestata e la base giuridica del reclamo siano state debitamente identificate nel corso di tali consultazioni. Salvo quanto diversamente convenuto dalle parti impegnate nelle consultazioni, le consultazioni che si svolgono nell'ambito di un sottocomitato si ritengono concluse entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di consultazioni da parte della parte interpellata. 10. Entro cinque giorni dal ricevimento della richiesta di consultazioni, una parte che non sia impegnata nelle consultazioni e che abbia un interesse nella questione oggetto delle stesse può presentare alle parti impegnate nelle consultazioni una richiesta scritta, con copia al comitato per il commercio, per partecipare alle consultazioni. A condizione che nessuna delle parti impegnate nelle consultazioni respinga tale richiesta, la suddetta parte può partecipare come terzo conformemente al regolamento di procedura stabilito a norma dell' (di seguito denominato "regolamento di procedura").
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2015-07-24;120#art-a-301

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Consultazioni (Art. 301 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Colombia e la Repubblica di Peru', dall'altra, fatto a Bruxelles il 26 giugno 2012.) — Testo vigente | Portale Normativo