Accordo›Capo 3
Art. 309
Riesame delle misure adottate per dare esecuzione al lodo del collegio arbitrale
In vigore dal 11 ago 2015
Riesame delle misure adottate per dare esecuzione al lodo del collegio arbitrale
1. Prima della scadenza del periodo di tempo ragionevole stabilito conformemente all', paragrafo 2, lettera b) e paragrafo 3 o 5, la parte convenuta notifica alla parte attrice e al comitato per il commercio le misure adottate per porre fine al mancato adempimento dei suoi obblighi derivanti dal presente accordo.
2. Qualora le misure notificate dalla parte convenuta conformemente al paragrafo 1 non siano simili a quelle notificate in precedenza dalla stessa parte a norma dell', paragrafo 2, lettera a), o qualora la parte attrice si sia avvalsa dell'arbitrato a norma dell', paragrafo 3, e le misure notificate a norma del paragrafo 1 non siano simili a quelle che il collegio arbitrale ha giudicato compatibili con il presente accordo, e in caso di disaccordo fra le parti della controversia circa l'esistenza delle misure notificate o la loro compatibilità con l'accordo, la parte attrice può chiedere per iscritto al collegio arbitrale originario di pronunciarsi in merito. La richiesta indica quale sia la misura specifica contestata e spiega in che misura sia incompatibile con il presente accordo. Il collegio arbitrale notifica il proprio lodo entro trenta giorni dalla data della richiesta.
3. Qualora il collegio arbitrale originario non sia disponibile, in tutto o in parte, si applica la procedura di cui all'. Il lodo è pronunciato entro trenta giorni dalla costituzione del nuovo collegio arbitrale.
Storico versioni
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