Accordo›Titolo XIV
Art. 328
Adesione di nuovi Stati membri all'Unione europea
In vigore dal 11 ago 2015
Adesione di nuovi Stati membri all'Unione europea
1. La parte UE notifica ai paesi andini firmatari ogni domanda di adesione all'Unione europea di un paese terzo.
2. Nel corso dei negoziati fra l'Unione europea e il paese candidato all'adesione all'Unione europea, la parte UE:
a) fornisce, su richiesta di un paese andino firmatario e nella misura del possibile, tutte le informazioni su qualsiasi materia contemplata nel presente accordo; e
b) tiene conto di tutte le preoccupazioni espresse dai paesi andini firmatari.
3. La parte UE notifica ai paesi andini firmatari l'entrata in vigore di ogni adesione all'Unione europea.
4. La parte UE e i paesi andini firmatari esaminano, nel quadro del comitato per il commercio e con sufficiente anticipo rispetto alla data di adesione di un paese terzo all'Unione europea, tutti gli effetti di tale adesione sul presente accordo. Il comitato per il commercio decide le eventuali misure transitorie o di adeguamento necessarie.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2015-07-24;120#art-a-328