AccordoTitolo XIV

Art. 328

Adesione di nuovi Stati membri all'Unione europea

In vigore dal 11 ago 2015
Adesione di nuovi Stati membri all'Unione europea 1. La parte UE notifica ai paesi andini firmatari ogni domanda di adesione all'Unione europea di un paese terzo. 2. Nel corso dei negoziati fra l'Unione europea e il paese candidato all'adesione all'Unione europea, la parte UE: a) fornisce, su richiesta di un paese andino firmatario e nella misura del possibile, tutte le informazioni su qualsiasi materia contemplata nel presente accordo; e b) tiene conto di tutte le preoccupazioni espresse dai paesi andini firmatari. 3. La parte UE notifica ai paesi andini firmatari l'entrata in vigore di ogni adesione all'Unione europea. 4. La parte UE e i paesi andini firmatari esaminano, nel quadro del comitato per il commercio e con sufficiente anticipo rispetto alla data di adesione di un paese terzo all'Unione europea, tutti gli effetti di tale adesione sul presente accordo. Il comitato per il commercio decide le eventuali misure transitorie o di adeguamento necessarie.
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Adesione di nuovi Stati membri all'Unione europea (Art. 328 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Colombia e la Repubblica di Peru', dall'altra, fatto a Bruxelles il 26 giugno 2012.) — Testo vigente | Portale Normativo