Accordo›Titolo XIV
Art. 329
Adesione al presente accordo da parte di altri paesi membri della Comunità andina
In vigore dal 11 ago 2015
Adesione al presente accordo da parte di altri paesi membri della Comunità andina
1. Qualsiasi paese membro della Comunità andina che non sia parte del presente accordo alla data della sua entrata in vigore fra la parte UE e almeno uno dei paesi andini firmatari (di seguito denominato "paese andino candidato") può aderire al presente accordo alle condizioni e secondo le procedure stabilite nel presente articolo.
2. La parte UE negozia con il paese andino candidato le condizioni della sua adesione al presente accordo. Nel quadro di tali negoziati la parte UE si adopera per preservare l'integrità del presente accordo, limitando ogni flessibilità alla negoziazione degli elenchi di concessioni reciproche corrispondenti agli allegati I (Tabelle di soppressione dei dazi), VII (Elenco degli impegni relativi allo stabilimento) e VIII (Elenco degli impegni relativi alla prestazione transfrontaliera di servizi) e agli aspetti per cui tale flessibilità risultasse necessaria per l'adesione del paese andino candidato. La parte UE notifica al comitato per il commercio la conclusione di tali negoziati ai fini delle consultazioni di cui al paragrafo 3.
3. La parte UE consulta i paesi andini firmatari in seno al comitato per il commercio in merito a qualsiasi risultato dei negoziati di adesione con un paese andino candidato che possa incidere sui diritti o sugli obblighi dei paesi andini firmatari. Il comitato per il commercio, su richiesta di qualsiasi parte, esamina gli effetti dell'adesione del paese andino candidato al presente accordo e decide in merito a qualsiasi misura aggiuntiva che possa essere necessaria.
4. L'adesione di un paese andino candidato diventa effettiva con la conclusione di un protocollo di adesione, che deve essere preventivamente approvato dal comitato per il commercio89. Le parti espletano le procedure interne necessarie per l'entrata in vigore del protocollo.
5. Il presente accordo entra in vigore fra un paese andino candidato e ciascuna parte il primo giorno del mese successivo al ricevimento, da parte del depositario, dell'ultima notifica del paese andino candidato e della parte corrispondente circa il completamento delle rispettive procedure interne necessarie ai fini dell'entrata in vigore del protocollo di adesione. Il presente accordo può anche essere applicato in via provvisoria se così disposto dal protocollo di adesione.
6. Se, alla data dell'entrata in vigore del presente accordo tra la parte UE e almeno un paese andino firmatario, un paese membro della Comunità andina che ha partecipato all'adozione del testo del presente accordo non lo avesse firmato, tale paese è autorizzato a firmarlo e non è considerato un paese andino candidato a norma del paragrafo 1.
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89 In deroga a quanto disposto dal presente paragrafo, le parti convengono che gli elenchi di concessioni di cui agli allegati I (Tabelle di soppressione dei dazi), VII (Elenco degli impegni relativi allo stabilimento) e VIII (Elenco degli impegni relativi alla prestazione transfrontaliera di servizi), derivanti dai negoziati fra la parte UE e il paese andino candidato, sono integrati nel protocollo di adesione senza che sia richiesta l'approvazione del comitato per il commercio.
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