Accordo›Titolo XIV
Art. 331
Durata e recesso
In vigore dal 11 ago 2015
Durata e recesso
1. Il presente accordo ha durata illimitata.
2. Qualsiasi parte può recedere dal presente accordo mediante una notifica scritta a tutte le altre parti e al depositario. Gli effetti di tale recesso decorrono sei mesi dopo la data di ricevimento della notifica da parte del depositario.
3. In deroga al paragrafo 2, quando un paese andino firmatario denuncia il presente accordo, quest'ultimo continua ad essere in vigore tra la parte UE e gli altri paesi andini firmatari. Il presente accordo cessa di essere applicabile in caso di recesso della parte UE.
Storico versioni
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