AccordoTitolo XIV

Art. 335

Riserve

In vigore dal 11 ago 2015
Riserve Il presente accordo non consente riserve ai sensi della convenzione di Vienna sul diritto dei trattati.
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urn:nir:stato:legge:2015-07-24;120#art-a-335

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Riserve (Art. 335 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Colombia e la Repubblica di Peru', dall'altra, fatto a Bruxelles il 26 giugno 2012.) — Testo vigente | Portale Normativo