Accordo›Titolo XIV
Art. 330
Entrata in vigore
In vigore dal 11 ago 2015
Entrata in vigore
1. Ciascuna delle parti notifica per iscritto a tutte le altre parti e al depositario di cui all' il completamento delle sue procedure interne necessarie ai fini dell'entrata in vigore del presente accordo.
2. Il presente accordo entra in vigore tra la parte UE e ciascuno dei paesi andini firmatari il primo giorno del mese successivo alla data di ricevimento, da parte del depositario, dell'ultima notifica di cui al paragrafo 1, corrispondente alla parte UE e a tale paese andino firmatario, tranne nel caso in cui le parti interessate abbiano concordato un'altra data.
3. In deroga al paragrafo 2, le parti possono applicare in via provvisoria il presente accordo, integralmente o parzialmente.
Ciascuna parte notifica al depositario e a tutte le altre parti il completamento delle procedure interne necessarie ai fini dell'applicazione provvisoria del presente accordo. L'applicazione provvisoria del presente accordo tra la parte UE e un paese andino firmatario ha inizio il primo giorno del mese successivo alla data di ricevimento, da parte del depositario, dell'ultima notifica dell'UE e di tale paese andino firmatario.
4. Quando, a norma del paragrafo 3, una disposizione del presente accordo è applicata dalle parti in attesa dell'entrata in vigore dello stesso, i riferimenti alla data di entrata in vigore del presente accordo contenuti in tale disposizione si considerano fatti alla data a decorrere dalla quale le parti decidono di applicare la disposizione conformemente al paragrafo 3.
Storico versioni
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