Accordo›Titolo XIV
Art. 334
Modifiche
In vigore dal 11 ago 2015
Modifiche
1. Le parti possono concordare, per iscritto, qualsiasi modifica del presente accordo.
2. Le modifiche entrano in vigore e sono parti integranti del presente accordo alle condizioni previste all', mutatis mutandis.
3. Le parti possono approfondire gli impegni assunti nel quadro del presente accordo o ampliare il suo ambito di applicazione, concordando modifiche dello stesso o concludendo accordi su attività o settori specifici, anche alla luce dell'esperienza acquisita durante la sua attuazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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