Art. 334 · Modifiche
AccordoTitolo XIV

Art. 334

334 / 337

Modifiche

In vigore dal 11 ago 2015
Modifiche 1. Le parti possono concordare, per iscritto, qualsiasi modifica del presente accordo. 2. Le modifiche entrano in vigore e sono parti integranti del presente accordo alle condizioni previste all', mutatis mutandis. 3. Le parti possono approfondire gli impegni assunti nel quadro del presente accordo o ampliare il suo ambito di applicazione, concordando modifiche dello stesso o concludendo accordi su attività o settori specifici, anche alla luce dell'esperienza acquisita durante la sua attuazione.
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urn:nir:stato:legge:2015-07-24;120#art-a-334