Accordo›Parte IV
Art. 32
Presentazione di domande di prestazione scritte
In vigore dal 31 mar 2015
Presentazione di domande di prestazione scritte
Qualsiasi domanda, dichiarazione o ricorso presentato ai fini dell'applicazione del presente Accordo o in base alla legislazione di una delle Parti Contraenti ad un'Autorità, istituzione o altro organismo competente di una Parte Contraente sarà considerato come se fosse stato presentato all'Autorità, istituzione o altro organismo competente dell'altra Parte Contraente.
Una domanda di prestazione presentata in base alla legislazione di una delle Parti Contraenti ai fini dell'applicazione del presente Accordo, sarà considerata come una domanda di prestazione presentata in base alla legislazione dell'altra Parte Contraente.
Qualsiasi domanda, dichiarazione o ricorso che, in base alla legislazione di una delle Parti Contraenti, debba essere presentata ad un'Autorità, istituzione o altro organismo competente di tale Parte Contraente, potrà essere presentata entro la stessa data di scadenza, all'Autorità, istituzione o altro organismo competente dell'altra Parte Contraente.
Nelle fattispecie di cui ai paragrafi da 1 a 3 del presente Articolo, le istituzioni summenzionate dovranno, direttamente o tramite gli organismi di collegamento, inoltrare tempestivamente tali domande, dichiarazioni o ricorsi all'istituzione competente dell'altra Parte Contraente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2015-03-11;35#art-a-32