AccordoParte IV

Art. 30

Utilizzo delle lingue ufficiali

In vigore dal 31 mar 2015
Utilizzo delle lingue ufficiali Ai fini dell'applicazione del presente Accordo, le Autorità Competenti e le istituzioni delle Parti Contraenti possono comunicare tra loro nelle rispettive lingue ufficiali. Nessuna domanda di prestazione o documento sarà respinto in quanto scritto nella lingua ufficiale dell'altra Parte Contraente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2015-03-11;35#art-a-30

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo