Accordo›Parte IV
Art. 30
Utilizzo delle lingue ufficiali
In vigore dal 31 mar 2015
Utilizzo delle lingue ufficiali
Ai fini dell'applicazione del presente Accordo, le Autorità Competenti e le istituzioni delle Parti Contraenti possono comunicare tra loro nelle rispettive lingue ufficiali.
Nessuna domanda di prestazione o documento sarà respinto in quanto scritto nella lingua ufficiale dell'altra Parte Contraente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2015-03-11;35#art-a-30