AccordoParte IV

Art. 29

Autorità dei rappresentanti diplomatici

In vigore dal 31 mar 2015
Autorità dei rappresentanti diplomatici Ai fini dell'applicazione del presente Accordo, le Autorità diplomatiche e consolari di ogni Parte Contraente possono rivolgersi direttamente alle Autorità, alle Istituzioni Competenti ed agli Organismi di Collegamento dell'altra Parte Contraente per ottenere le informazioni necessarie al fine di proteggere i cittadini del loro Stato che abbiano presentato domanda di prestazioni e possono rappresentarli senza una procura.
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urn:nir:stato:legge:2015-03-11;35#art-a-29

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Autorità dei rappresentanti diplomatici (Art. 29 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Turchia sulla previdenza sociale, fatto a Roma l'8 maggio 2012.) — Testo vigente | Portale Normativo