Art. 29 · Autorità dei rappresentanti diplomatici
AccordoParte IV

Art. 29

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Autorità dei rappresentanti diplomatici

In vigore dal 31 mar 2015
Autorità dei rappresentanti diplomatici Ai fini dell'applicazione del presente Accordo, le Autorità diplomatiche e consolari di ogni Parte Contraente possono rivolgersi direttamente alle Autorità, alle Istituzioni Competenti ed agli Organismi di Collegamento dell'altra Parte Contraente per ottenere le informazioni necessarie al fine di proteggere i cittadini del loro Stato che abbiano presentato domanda di prestazioni e possono rappresentarli senza una procura.
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