AccordoSez. 5

Art. 27

Totalizzazione dei periodi assicurativi

In vigore dal 31 mar 2015
Totalizzazione dei periodi assicurativi Laddove il diritto a percepire prestazioni in base alla legislazione di una delle Parti Contraenti sia subordinato al completamento di un determinato periodo assicurativo, l'istituzione competente di tale Parte Contraente dovrà prendere in considerazione i periodi assicurativi completati in virtù della legislazione dell'altra Parte Contraente, sempre che non si sovrappongano. L'importo, la durata e le modalità di pagamento delle prestazioni saranno determinate in base alla legislazione applicata dall'istituzione competente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2015-03-11;35#art-a-27

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Totalizzazione dei periodi assicurativi (Art. 27 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Turchia sulla previdenza sociale, fatto a Roma l'8 maggio 2012.) — Testo vigente | Portale Normativo