Accordo›Sez. 3
Art. 23
Totalizzazione dei periodi assicurativi e attribuzione del sussidio in caso di decesso
In vigore dal 31 mar 2015
Totalizzazione dei periodi assicurativi e attribuzione del sussidio in caso di decesso
Laddove il diritto a percepire il sussidio in caso di decesso previsto dalla legislazione di una delle Parti Contraenti dipenda dal completamento di un determinato periodo assicurativo, l'istituzione competente di tale Parte Contraente dovrà prendere in considerazione, ove necessario, i periodi assicurativi completati in virtù della legislazione dell'altra Parte Contraente, sempre che non si sovrappongano, come se fossero periodi assicurativi completati in virtù della propria legislazione.
Nel caso in cui una persona assicurata in virtù della legislazione di una Parte Contraente muoia nel territorio dell'altra Parte Contraente, si considererà che tale persona sia deceduta nel territorio della Parte Contraente in cui era assicurato ed i superstiti avranno diritto a percepire il sussidio in caso di decesso.
Nel caso in cui la legislazione di entrambe le Parti Contraenti preveda il diritto a percepire il sussidio in caso di decesso, si applicherà solo la legislazione della Parte Contraente nel cui territorio la persona deceduta risiedeva.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2015-03-11;35#art-a-23