AccordoParte IV

Art. 28

Misure amministrative e modalità di collaborazione

In vigore dal 31 mar 2015
Misure amministrative e modalità di collaborazione Le Autorità Competenti delle Parti Contraenti definiranno gli accordi amministrativi necessari ai fini dell'applicazione del presente Accordo. Le Autorità Competenti delle Parti Contraenti dovranno scambiarsi il prima possibile le informazioni necessarie relative alle misure adottate per l'applicazione del presente Accordo, nonché darsi informazioni in merito a qualsiasi modifica nella loro legislazione nazionale, laddove tali modifiche producano effetti sull'applicazione del presente Accordo. Le Autorità Competenti delle Parti Contraenti dovranno designare gli organismi di collegamento al fine di facilitare l'attuazione del presente Accordo. Laddove un'Autorità Competente ritenga necessario designare un Organismo competente ai fini dell'applicazione degli (ultima frase) ed 11, tale Parte Contraente informerà per iscritto l'altra Parte di tale designazione. Le Autorità Competenti e le istituzioni delle Parti Contraenti si forniranno reciproca assistenza in merito a qualsiasi questione relativa all'applicazione del presente Accordo, come se tali questioni incidessero sull'applicazione della propria legislazione. Tale assistenza amministrativa sarà prestata a titolo gratuito. Gli accertamenti medici condotti esclusivamente ai fini dell'applicazione della legislazione di una Parte Contraente, relativi a persone che risiedono o soggiornano nel territorio dell'altra Parte Contraente, saranno effettuati su richiesta e a spese dell'istituzione competente, dall'istituzione in cui tali persone risiedono o soggiornano. Gli accertamenti medici relativi all'applicazione della legislazione di entrambe le Parti Contraenti saranno effettuati dall'istituzione del luogo di residenza o soggiorno della persona in questione ed a spese di tale istituzione. Qualsiasi informazione relativa ad una persona che sia comunicata ad una Parte Contraente dall'altra Parte Contraente in base al presente Accordo sarà considerata riservata ai fini del presente Accordo e sarà utilizzata solo ai fini dell'applicazione del presente Accordo e della legislazione a cui il presente Accordo si applica. L'altra Parte Contraente non dovrà divulgare le informazioni così ricevute.
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Misure amministrative e modalità di collaborazione (Art. 28 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Turchia sulla previdenza sociale, fatto a Roma l'8 maggio 2012.) — Testo vigente | Portale Normativo