Accordo›Parte IV
Art. 31
Esenzione da spese amministrative e dall'autenticazione
In vigore dal 31 mar 2015
Esenzione da spese amministrative e dall'autenticazione
L'esenzione o la riduzione delle spese e diritti amministrativi relativi alle domande in fase istruttoria ed ai documenti allegati ai fini dell'applicazione della legislazione di una Parte Contraente si applicheranno anche a qualsiasi dichiarazione o altro documento presentato in base alla legislazione dell'altra Parte Contraente o ai fini dell'applicazione del presente Accordo.
Qualsiasi attestazione, documento e dichiarazione di identità presentato ai fini del presente Accordo non dovrà essere autenticato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2015-03-11;35#art-a-31