Accordo›Parte IV
Art. 34
Recupero dei pagamenti indebiti
In vigore dal 31 mar 2015
Recupero dei pagamenti indebiti
Nel caso in cui l'istituzione competente di una delle Parti Contraenti corrisponda ad un beneficiario, in base alle disposizioni del presente Accordo, un importo superiore al dovuto, la stessa potrà chiedere all'istituzione dell'altra Parte Contraente competente al pagamento delle prestazioni dovute a tale persona, di dedurre l'importo pagato in eccesso da qualsiasi somma spettante a tale persona. La suddetta istituzione competente trasferirà la somma così recuperata all'istituzione dell'altra Parte Contraente.
Nel caso in cui non sia possibile procedere al recupero di un pagamento indebito come sopra descritto, si applicherà la seguente procedura:
a. Laddove l'istituzione di una delle Parti Contraenti abbia corrisposto ad un beneficiario un importo superiore a quanto dovuto, tale istituzione potrà, in base alle condizioni e nei limiti consentiti dalla legislazione da essa applicata, chiedere all'istituzione dell'altra Parte Contraente competente al pagamento delle prestazioni al beneficiario, di dedurre l'importo pagato in eccesso dai futuri pagamenti che saranno corrisposti a tale persona.
L'istituzione competente dell'altra Parte Contraente dovrà dedurre tale importo, in base alle condizioni e nei limiti consentiti dalla legislazione applicata, come se avesse essa stessa corrisposto il pagamento in eccesso e dovrà trasferire la somma così recuperata all'istituzione dell'altra Parte Contraente.
b. Laddove l'istituzione competente di una delle Parti Contraenti abbia corrisposto un anticipo al beneficiario in base alla propria legislazione, potrà richiedere all'istituzione competente dell'altra Parte Contraente di dedurre l'importo dell'anticipo dai pagamenti spettanti al beneficiario per lo stesso periodo. L'istituzione competente dell'altra Parte Contraente dovrà dedurre l'importo e trasferirlo all'istituzione competente della Parte Contraente che ne ha fatto richiesta.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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