AccordoParte V

Art. 37

Disposizioni transitorie

In vigore dal 31 mar 2015
Disposizioni transitorie Il presente Accordo non conferisce diritti a percepire prestazioni relative a qualsiasi periodo antecedente la sua entrata in vigore. Qualsiasi periodo assicurativo completato in virtù della legislazione di una Parte Contraente prima dell'entrata in vigore del presente Accordo, sarà preso in considerazione ai fini della determinazione dei diritti derivanti dal presente Accordo. Qualsiasi prestazione spettante esclusivamente in virtù del presente Accordo sarà corrisposta, su richiesta della persona interessata e conformemente alle disposizioni del presente Accordo, a partire dalla data di entrata in vigore del presente Accordo, a meno che i diritti precedentemente acquisiti non abbiano dato luogo ad un pagamento forfettario. Laddove la domanda di prestazione di cui al paragrafo 3 del presente Articolo sia presentata entro due anni dall'entrata in vigore del presente Accordo, i diritti derivanti in virtù delle disposizioni del presente Accordo saranno acquisiti a decorrere da tale data e le disposizioni della legislazione di una delle Parti Contraenti relative alla perdita o alla prescrizione dei diritti per decorrenza dei termini non potranno trovare applicazione contro la persona interessata. La data di presentazione della domanda dovrà essere presa in considerazione qualora la stessa fosse presentata dopo due anni.
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urn:nir:stato:legge:2015-03-11;35#art-a-37

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