AccordoParte IV

Art. 35

Valuta dei pagamenti

In vigore dal 31 mar 2015
Valuta dei pagamenti Il pagamento di qualsiasi prestazione erogata in base al presente Accordo sarà effettuato nella valuta della Parte Contraente la cui istituzione competente provvede al pagamento, e qualunque pagamento di questo tipo costituirà il completo assolvimento degli obblighi dell'istituzione competente al pagamento. Nel caso in cui, in base al presente Accordo, l'istituzione competente di una delle Parti Contraenti sia tenuta a corrispondere somme di denaro a titolo di rimborso delle prestazioni erogate dall'istituzione dell'altra Parte Contraente, essa dovrà corrispondere il pagamento dovuto nella valuta del secondo Stato. L'istituzione della prima Parte Contraente assolverà ai propri obblighi pagando nella propria valuta.
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urn:nir:stato:legge:2015-03-11;35#art-a-35

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Valuta dei pagamenti (Art. 35 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Turchia sulla previdenza sociale, fatto a Roma l'8 maggio 2012.) — Testo vigente | Portale Normativo