Accordo›Parte IV
Art. 36
Soluzione delle controversie
In vigore dal 31 mar 2015
Soluzione delle controversie
Le Autorità Competenti delle Parti Contraenti dovranno congiuntamente risolvere qualsiasi controversia relativa all'interpretazione ed all'applicazione del presente Accordo tramite negoziazione.
Laddove una qualunque controversia non possa essere risolta come specificato al paragrafo 1 del presente Articolo ed entro sei mesi, tale controversia sarà sottoposta ad una procedura di arbitrato che possa risolverla conformemente ai principi fondamentali e allo spirito del presente Accordo. Le Parti Contraenti concorderanno le regole relative alla costituzione ed alle modalità operative della procedura di arbitrato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2015-03-11;35#art-a-36