AccordoParte V

Art. 39

Durata e risoluzione dell'Accordo

In vigore dal 31 mar 2015
Durata e risoluzione dell'Accordo Il presente Accordo avrà durata indefinita. Le Parti Contraenti potranno risolverlo mediante preavviso scritto di tre mesi all'altra Parte Contraente.
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urn:nir:stato:legge:2015-03-11;35#art-a-39

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Durata e risoluzione dell'Accordo (Art. 39 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Turchia sulla previdenza sociale, fatto a Roma l'8 maggio 2012.) — Testo vigente | Portale Normativo